Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31

 

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maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque data facoltà agli ottici che, alla medesima data, non abbiano ancora sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione di continuare ad esercitare la propria attività, rimanendo iscritti negli elenchi ad esaurimento tenuti presso le competenti aziende sanitarie locali.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.